Il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36[1] (in attuazione della direttiva 1999/31/CE in tema discariche di rifiuti) demandava ad un decreto del Ministro dell’Ambiente la definizione dei criteri di ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi. Alla stregua di ciò il Ministero interveniva attraverso l’emanazione del D.M. 3 agosto 2005 che individuava i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. Da ultimo il D.M. 3 agosto 2005 veniva abrogato e sostituito dal D.M. 27 settembre 2010. In particolare, quest’ultimo disciplina, all’articolo 6, i conferimenti nelle discariche per i rifiuti non pericolosi e fornisce un elenco di quelli ammessi senza caratterizzazione analitica; la Tabella 5 riportata in calce all’articolo prevede, inoltre, per gli stessi rifiuti, dei limiti di concentrazione dell’eluato per l’accettabilità in discarica.
Allo stesso tempo il D.M. individua in riferimento ad alcuni parametri un sistema articolato di deroghe. In riferimento al parametro DOC (concentrazione del carbonio organico disciolto) l’art. 6 – Tabella 5 - prevede un regime di esclusione all’ applicazione del limite massimo di concentrazione pari a 100 mg/l, per:
a) i fanghi provenienti dalla preparazione di alimenti, dalla lavorazione di polpa carta e cartone, dal trattamento delle acque reflue urbane e dalle fosse settiche, “… purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica”;
b) ai fanghi individuati da diciannove codici CER espressamente elencati, “… purché trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche”.
c) i rifiuti prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane individuati dai CER 190801 e 190802.
d) i rifiuti provenienti della pulizia delle fognature ( 200306 ).
e) i rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere (200141).
f) rifiuti derivanti dal trattamento meccanico (191210 e 191212) e dal trattamento biologico (190501).
g)i rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani, ( 190503, 190604 e 190606) purché sia garantita la conformità con quanto previsto dai Programmi regionali (art. 5 D.Lgs 36/2003) e presentito un indice di respirazione dinamico non superiore a 1000mgO2/KgSVh.
In riferimento alle lettere a) e b) di cui sopra, tuttavia, non è agevole (anche in virtù dell’assenza di criteri statali esplicativi) definire nel dettaglio il significato e le modalità operative relative ai trattamenti di riduzione consistente dell’attività biologica e di riduzione del contenuto di sostanze organiche individuati. Un primo indirizzo interpretativo è stato espresso in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome[2] del 5 maggio 2011. La soluzione condivisa è stata di ritenere che le fasi depurative necessarie a garantire la riduzione dell’attività biologica dei fanghi siano:
- L’ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione aerobica dei fanghi;
- L’ossidazione biologica dei reflui seguita da stabilizzazione anaerobica dei fanghi.
Salvo diversa interpretazione da parte del Ministero dell’Ambiente, le Regioni hanno ritenuto che l’esclusione della verifica del DOC possa essere applicata solo nel caso in cui i fanghi siano stati preliminarmente sottoposti alle fasi depurative suddette ovvero laddove la misurazione dell’Indice di Respirazione Dinamico abbia attestato la diminuzione dell’attività biologica. Evidentemente l’interpretazione della Conferenza non ha carattere cogente o inderogabile.
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Uno dei corollari della Conferenza del Regioni è stata l’approvazione da parte della Regione Puglia della Deliberazione[2] della Giunta Regionale n. 1651 del 19 luglio 2011 e di un allegato tecnico contenente indirizzi applicativi per la concessione delle deroghe di cui all’art.6 del D.M. 27/2010. La delibera disponeva di approvare l’allegato tecnico suddetto e stabilisce di assegnare ai produttori di rifiuti e ai gestori di discariche un periodo transitorio di 6 mesi per l’adeguamento ai contenuti precettivi dello stesso. Nell’allegato venivano stabiliti i processi idonei a ridurre in modo consistente l’attività biologica, ai fini dell’accettabilità in discarica del rifiuto, condizione cui il D.M. (all’ art. 6 - Tabella 5, lettera a) ricollega la deroga al valore limite di 100 mg/l del parametro DOC previsto. Tali processi, avendo a riferimento le migliori tecniche disponibili di cui al D.M. 29/01/2007, erano la stabilizzazione chimica con calce, la stabilizzazione termica, la digestione aerobica e anaerobica . Inoltre, l’allegato fissava, ai fini dell’applicabilità della deroga e a garanzia della riduzione consistente dell’attività biologica del fango-rifiuto, il tetto massimo di 1000 mgO2/kgSVhg dell’ IRDP (indice di respirazione dinamico potenziale) con tolleranza del 15%[4]. In riferimento ai fanghi di cui alla Tabella 5 lettera b) del D.M. 27/09/2010, la Regione Puglia, invece, riteneva che i processi di trattamento volti a ridurre il contenuto delle sostanze organiche potevano essere valutati nell’ambito dei procedimenti autorizzativi anche sulla scorta delle migliori tecniche disponibili e individua il DOC quale parametro per misurare il grado di consistenza della riduzione.
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Quanto appena delineato è stato però, di recente, sottoposto al vaglio giurisprudenziale con esito nefasto.
Infatti la Sezione I del Tar Puglia- Bari - nell’ambito del ricorso presentato dalla Società Bleu S.r.l. avverso la nota della Regione Puglia con la quale si invitava la Società ad adeguarsi all’allegato tecnico della Deliberazione n. 1651/2011 ai fini della derogabilità al parametro DOC – con sentenza n.693 del 6 aprile 2012 segna un indirizzo non affatto trascurabile. Il Collegio ritiene che “le prescrizioni contenute nell’allegato tecnico approvato dalla Regione (…) sono vincolanti e non derogabili, laddove individua in termini tassativi i processi di trattamento(…) idonei a giustificare la deroga ai valori limite di concentrazione previsti dal regolamento ministeriale. La Regione, tuttavia, non aveva il potere di integrare le prescrizioni tecniche dettate a livello statale”.
La sentenza, prosegue, specificando che la Regione Puglia “non interviene nell’ambito di materie di propria competenza, ma regolamenta in via integrativa i criteri per l’ammissione in discarica dei rifiuti non pericolosi (e per la concessione delle relative deroghe al parametro DOC), con ciò invadendo la competenza statale” , ed afferma,altresì, che “non poteva alterare ovvero integrare la disciplina regolamentare di cui al d.m. 27 settembre 2010, che lascia alla discrezionalità delle Amministrazioni procedenti la valutazione, caso per caso, dell’assentibilità delle deroghe ai parametri di concentrazione nell’eluato, secondo le definizioni rinvenibili negli artt. 6 e 10 del decreto”.
In estrema sintesi il Tribunale Amministrativo annulla la delibera della Regione Puglia n. 1651 del 19 luglio 2011, nella parte in cui stabilisce i processi idonei a ridurre in modo consistente l’attività biologica, individua il valore massimo di IRDP dei fanghi, dispone che i fanghi trattati dovranno essere conferiti in discarica autorizzata per la specifica sottocategoria e che i relativi trattamenti dovranno essere annotati su registro vidimato da A.R.P.A. Puglia.
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La vicenda maturata nell’ambito della Regione Puglia offre lo spunto per una riflessione di carattere giuridico ma con chiari risvolti pragmatici - tecnici. Infatti, se da un lato il D.M. 27 settembre 2010 ha previsto un regime di deroghe ai limiti alla concentrazione di DOC per diverse tipologie di fanghi, dall’altro ne ha subordinato l’applicazione alla dimostrazione di una consistente riduzione dell’attività biologica degli stessi. Il riferimento normativo però rimane incerto: non è stato indicato espressamente nessun metodo, né alcun trattamento atto a raggiungere un tale scopo. La letteratura scientifica da un lato detta che la riduzione dell’attività biologica, ovvero del contenuto di sostanze organiche dei fanghi avviene attraverso una fase di stabilizzazione per via biologica o chimica. Questa fa sì che le sostanze organiche presenti nel fango, in mancanza di una quantità sufficiente di ossigeno disponibile disciolto nella massa del fango, non entrino in fermentazione settica.
Un fango si dice stabilizzato quando è biologicamente, quasi, inattivo, con odore non sgradevole.
La stabilizzazione può essere ottenuta in via biologica o per via chimica; la stabilizzazione biologica può essere effettuata in via anaerobica o per via aerobica[5], entrambi i metodi garantiscono una riduzione della putrescibilità del fango e una riduzione dei solidi volatili presenti originariamente. La stabilizzazione chimica viene, invece, attuata aggiungendo al fango appositi reagenti, che degradano chimicamente le sostanze organiche, tramite reazioni di ossidazione, oppure creano condizioni tali da rendere impossibile la vita o lo sviluppo dei microorganismi. Il sistema utilizzato maggiormente consiste nell’aggiunta di calce, calce viva (CaO) oppure idrata [Ca(OH)2 ], fino a portare il Ph a valori molto alti (dell’ordine di 11÷12).
In tal modo sono inibite le funzioni vitali dei batteri e dei microorganismi in genere.[6] Il richiamo a tali pratiche è contenuto sia nelle “Linee guida recanti i criteri per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili ex art. 3, comma 2 del decreto legislativo 372/99 – Gestione dei rifiuti – Impianti di trattamento chimico- fisico e biologico dei rifiuti liquidi”, che nelle c.d. BAT (“Best Available Techniques”) ovvero tra le migliori tecniche disponibili per il trattamento dei fanghi (si veda paragrafo F.7.2). I problemi interpretativi, tuttavia, sorgono allorquando le norme prescrivono - come nel caso de quo - la dimostrazione della riduzione consistente dell’attività biologica dei fanghi come indice su cui parametrare il contenimento del valori di DOC nell’eluato.
Quali, infatti, i trattamenti da favorire o da scegliere in mancanza di un’espressa indicazione normativa?
In virtù di un palese vulnus all’interno della disciplina, le Regioni hanno dato libero sfogo alle loro velleità interpretative coniando regole “fai da te” in tema di deroghe ai limiti di concentrazione di DOC - come abbiamo visto per la Regione Puglia – ma sono incorse nell’“ALT” del potere giudiziario nella parte in cui sono state ritenute invasive della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.Come biasimare il tentativo incauto di ciascuna Regione di legiferare in luogo dello Stato laddove questo vuoto normativo ha come corollario il congestionamento dell’attività degli operatori del settore quali i produttori dei rifiuti da conferire in discarica e gli addetti - responsabili degli impianti finali di destinazione degli stessi?
[1] La direttiva 1999/31/CE sulla discarica dei rifiuti (direttiva discariche) contiene disposizioni specifiche, ad es. riguardo a standard tecnici, autorizzazioni, monitoraggio e controllo, nonché agli obiettivi di riduzione della quantità di rifiuti organici. Tutte le discariche esistenti entro il 2009 - e ancora prima per quanto riguarda i rifiuti pericolosi - hanno dovuto a quanto stabilito dalla direttiva.
[2] Conferenza delle Regioni,Documento n. 11/64/CR7a/C5n “Smaltimento dei rifiuti e ulteriori aspetti interpretativi relativi alle problematiche riscontrate nell'attuazione del decreto ministeriale 27 settembre 2010, recante "Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica" che sostituisce il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 agosto 2005”.
[3] Delibera pubblicato nel B.U.R. Puglia n. 122 del 03-08-2011.
[4] In sintonia con quanto indicato dalla DGRP 23 aprile 2009 n. 646 in materia di parametri per l’utilizzo di Rbd come materiale di copertura in discarica”.
[5] Per un approfondimento si veda: “Depurazione delle acque di piccole unità”,Hoepli, 2009, pagg. 715 e ss.
[6] Studi sul metodo e sulla efficacia possono essere letti: “Control of Pathogens and Vector Attraction in Sewage Sludge (Including Domestic Septage)” Under 40 CFR Part 503, EPA n.625R92013 del 2003 (Luglio 2003), pagg. 157; oppure nel “ Lime use in Wastewater Treatment : Design and Cost data” EPA n. 600/2-75-038 (Ottobre 1975).