Il Procuratore della Repubblica di Trento, alacremente e con spirito di partecipazione, ha pubblicato la circolare numero 9/2015 esplicativa della disciplina delle prescrizioni in materia di reati ambientali introdotti dalla legge 22 maggio 2015 n.68. La circolare ha l'intento di guidare gli organi di vigilanza nell'applicare in modo uniforme il meccanismo di estinzione del reato previa regolarizzazione per le contravvenzioni previste dall'art. 318 bis e segg. della Parte VI bis del D.Lgs 152/2006.
La procedura prescrizionale, ex art. 318 ter, che ha lo scopo di eliminare la contravvenzione accertata dovrà essere seguita, specifica il Procuratore, nel caso in cui il comportamento del trasgressore consenta la rimessa in ripristino dello stato originario dei luoghi;
quanto invece alla disciplina della sospensione del procedimento penale, ex art. 318 sexies, nel caso in cui siano state impartite dall’organo di vigilanza delle prescrizioni di regolarizzazione, si specifica che non può essere richiesta sine die (sia nell’ipotesi in cui sia stato l’organo di vigilanza a comunicare la notizia di reato al Pubblico Ministero, sia se sia stato quest’ultimo ad investire l’organo).
In chiusura la circolare detta che queste neo disposizioni sulla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale sono inapplicabili ai procedimenti già iscritti alla data del 29 maggio 2015, data di entrata in vigore della legge n.68/2015
La circolare per esteso al link: http://www.procura.trento.giustizia.it/news.aspx?id=6320