Con Deliberazione 15 settembre 2016, n. 536 (bollettino ufficiale nr. 78 (Ordinario) del 29/09/2016), la Regione Lazio ha aggiornato l'Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 "Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010".
Numerose sono le novità introdotte, in particolare in riferimento alla classificazione dei comuni ricadenti in Classe 1.
In sintesi:
La D.G.R. 217/2012 stabilisce che la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 per gli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo, PM10, PM2,5, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene, è la seguente:
- IT1215 Zona Agglomerato di Roma
- IT1211 Zona Appenninica
- IT1212 Zona Valle del Sacco
- IT1213 Zona Litoranea
Sulla base dei risultati valutazione della qualità dell’aria per l’anno 2015, in base a quanto riportato nel D.Lgs 155/2010, è stata rivista dall’ARPA Lazio la classificazione di tutti i comuni del territorio laziale sulla base dell’analisi delle concentrazioni degli inquinanti relative al quinquennio 2011-2015, e pertanto molti comuni del territorio laziale hanno variato la loro classe di appartenenza.
In base alla nuova classificazione, ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico stabiliti dalle Norme di Attuazione del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, dovranno tenere conto di quanto riportato nella seguente tabella:
Classe di appartenenza
|
Provvedimenti da adottare ai sensi del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria per le ex Zone |
classe 1 |
Zona A |
classe 2 |
Zona B |
classe 3 |
Zona C |
I comuni che ricadono nella classe 1 (ex Zona A) come da Deliberazione 15 settembre 2016, dovranno adottare le misure più restrittive, previste dall’art. 23, “ulteriori provvedimenti da adottarsi nel Comune di Frosinone” ed dall’art. 24 “ulteriori misure per i veicoli adibiti al trasporto merci”, del Piano della qualità dell’aria, nonché quanto previsto dagli artt. 5, 25 e 28 e quanto già di competenza come indicato agli artt. 9 e 16 del Piano medesimo.
Inoltre, i provvedimenti specifici per il Comune di Frosinone, di cui agli articoli 15, 23 e 24 succitati è estesa a tutti i comuni del Lazio, che a seguito della nuova classificazione ricadono nella classe 1, ed è subordinata alla valutazione delle pressioni e degli impatti presenti sul territorio (popolazione residente, superficie territoriale, inquinamento indiretto dai comuni limitrofi ecc) e dalla tipologia d’inquinante che ha comportato la modifica della classificazione in oggetto.
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