La Regione Lazio, con Determinazione n. G13447 del 5 Novembre 2015, ha approvato la modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) e le Linee Guida per la prima applicazione della modulistica suddetta.
Si rammenta che i gestori degli impianti presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’ aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
1) autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127 (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del d.lgs. 152/2006;
2) comunicazione preventiva di cui all’art. 112 del d.lgs. 152/2006, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
3) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’ art. 269 del d.lgs. 152/2006;
4) autorizzazione generale di cui all’art. 272, commi 2 e 3, del d.lgs. 152/2006;
5) nulla osta relativo alle emissioni sonore, di cui all’art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;
6) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del d.lgs. 99/1992;
7) comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate di cui agli artt. 215-216 del d.lgs. 152/2006.
Inoltre si ricorda che la circolare del MATTM, 7 novembre 2013, prot. n. 0049801, prevede che la richiesta dell’AUA sia obbligatoria se l’impianto deve ottenere il rilascio, la formazione, il rinnovo o l’aggiornamento di almeno uno tra i titoli abilitativi sopra riportati, con due sole eccezioni a tale obbligo:
- l’art. 3, co. 3, secondo cui il gestore può decidere di non avvalersi dell’ AUA ove l’impianto sia soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni,
- l’art. 7, co. 1, secondo cui il gestore può decidere l’adesione alle autorizzazioni generali alle emissioni.
Resta facoltà per il gestore di presentare autonoma istanza di adesione all’ autorizzazione di carattere generale tramite il SUAP, non solo quando l’attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l’attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall’AUA.
Quando l’attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni ed autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l’obbligo, di richiedere l’AUA.
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