A far data dal 29 maggio 2015 entrano in vigore nel nostro ordinamento le disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente contenute nella Legge 22 maggio 2015 n.68.
Il provvedimento, ricordiamo, inserisce nel Codice Penale (a partire dall’art. 452 bis e seguenti) nuove fattispecie delittuose in materia ambientale quali l’inquinamento ambientale, l’inquinamento ambientale e danni alla persona, il disastro ambientale, delitti colposi contro l’ambiente, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica.
La norma è diretto corollario della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente la quale invita gli stati membri a prevedere per i reati specifici in materia ambientale delle sanzioni “efficaci, proporzionali e dissuasive”. A parere dei primi commentatori - giuristi e toghe verdi – le pene previste nella neo Legge a fronte delle violazioni ambientali non sarebbero tali: a titolo esemplificativo si guardi alla riduzione da un terzo a due terzi della pena dei quindici anni di reclusione prevista per il reato di disastro ambientale (452 quater c.p.) laddove il fatto sia commesso con colpa ( ipotesi, che si verifica più frequentemente).
La legge n.68/2015 , inoltre, introduce la Parte VI-bis al D.Lgs 152/2006, ovvero la “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale” per le ipotesi in cui le violazioni non hanno cagionato danno né pericolo attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche; inserisce, altresì, nel D.Lgs 231/2001 i reati ambientali quali “reato-presupposto” che fanno scattare la responsabilità per le persone giuridiche.