La Corte Costituzionale (con la sentenza del 10 maggio 2015 n.58) nel giudizio di legittimità dell’art. 16, comma 4 della Legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) precisava che la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla “tutela dell'ambiente e dell'ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. s), cost., anche se interferisce con altri interessi e competenze, di modo che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Tali considerazioni valgono anche per la disciplina degli scarti animali, attesa la loro riconducibilità alla nozione di rifiuto. Infatti, la Corte dichiarava che è escluso che alla categoria dei sottoprodotti appartengano gli scarti animali ad alto rischio e a rischio specifico di BSE che debbano essere necessariamente inceneriti o «coinceneriti».
(la sentenza per esteso al link http://www.giurcost.org/decisioni/index.html)