Il MATTM, in data 17 giugno 2015, ha emanato la circolare di coordinamento n. 12422 in riferimento ad ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.lgs 4 marzo 2014,n.46
- disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del D.Lgs.46/2014 (scadenze del 7 settembre 2014 e del 7 luglio 2015)
- Individuazione delle migliori tecniche pertinenti alle attività di trattamento a gestione indipendente delle acque reflue (se i reflui provengono da più categorie di attività soggette ad AIA, i BAT-AEL da considerare, sono quelli relativi alla categoria IPPC cui è addebitabile il principale contributo inquinante);
- esclusioni previste per i depuratori di acque reflue urbane
- soglie produttive che determinano l'assoggettabilità ad AIA per l'industria alimentare (punto 6.4.b dell'Allegato VIII - Capacità produttiva totale di prodotti alimentari e di mangimi);
- attività di autodemolizione (assoggettabilità ad AIA solo se contemplano attività di frantumazione (con shredder));
- produzione di prodotti chimici (categorie IPPC 4 – ricomprende solo la produzione su scala industriale di prodotti chimici e non la fabbricazione di manufatti);
- trattamento di scorie e ceneri (categorie IPPC 5.3.a.4 e 5.3.b.3 – scorie e ceneri provenienti da processi di combustione (non scorie di cemento e vulcaniche);
- effetti del DM 15 gennaio 2014 sulle AIA vigenti;
- conduzione dei procedimenti in assenza di BREF comunitari (mancanza di BREF non può formalmente costituire motivo per rimandare o sospendere i procedimenti di rilascio di AIA – principi generali di cui all’ All.XI, part. 2 del D.Lgs 152/06);
- aggiornamento delle AIA dei cementifici che effettuano coincenerimento (riesame a seguito delle conclusioni sulle MTD per la produzione di cemento, calce e ossido di magnesio del 26 marzo 2013 – adeguamento entro il 10 gennaio 2016)
- trattamento fisico-chimico dei rifiuti (trattamento chimico e/o fisico);
- presentazione della relazione di riferimento (gli impianti che effettuano gestione rifiuti non sono tenuti a presentare la relazione di riferimento, nemmeno nella forma della verifica preliminare, in relazione ai rifiuti gestiti – obblighi connessi alla relazione di riferimento in riferimento alle sole sostanze pericolose pertinenti eventualmente gestite nel sito – serbatoi di olii e carburanti, prodotti chimici di processo)
Circolare MATTM - 17 giugno 2015